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Lions Club

Siracusa Eurialo

L’affido dei minori: una scelta non solo d’amore

I Lions Club annoverano tra le proprie attività annuali, oltre alle azioni di solidarietà diretta, anche studi e approfondimenti su tematiche sociali, giuridiche o di altro genere per le quali si ritiene di potere dare un contributo di competenze. Il Lions Club Siracusa Eurialo, ricollegandosi al tema di studio nazionale dei Lions “L’affido, una scelta d’amore”, ha voluto quest’anno approfondire la tematica dell’affido dei minori con lo scopo di individuare azioni, nel territorio in cui opera, a sostegno dell’attuazione di questo importante istituto giuridico.

In un incontro organizzato il 3 dicembre u.s. nei locali del Grand Hotel Villa Politi, il Presidente di LC Siracusa Eurialo Arch. Ilaria Garretto ha presentato il panel di personalità di alta competenza selezionato per dibattere questa tematica, costituito da Soci del Club e illustri ospiti, i quali hanno portato il contributo delle loro pluriennali esperienze:

  • Alberto Leone, già Presidente del Tribunale di Gela e di Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta, Socio di LC Siracusa Eurialo;
  • Massimo Lo Truglio, Magistrato del Tribunale per i Minorenni di Catania, Magistrato di riferimento per l’innovazione-settore civile e Consigliere Istruttore della Corte d’Appello di Catania;
  • Fulvio Giardina, Psicologo-Psicoterapeuta, Docente di Psicologia all’Università di Catania, Past-Presidente del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi;
  • Silvana Magliocco, componente distrettuale del Tema di Studio Nazionale, Socia di LC Siracusa Eurialo;
  • ssa Eloisa Amarù, delegata distrettuale del Tema di Studio Nazionale, Socia LC Scicli Plaga Iblea.

Alla serata sono stati presenti le Autorità lionistiche: il Governatore del Distretto Sicilia Dr. Francesco Cirillo, Il Presidente della Circoscrizione Avv. Antonella Bona. 

L’Avv. Silvana Magliocco, nel suo ruolo di presidente del Comitato organizzatore dell’incontro e moderatore del dibattito, ha tenuto a sottolineare che il tema della serata è stato volutamente modificato in “L’affido, non solo una scelta d’amore” con ciò a volere sintetizzare le complesse problematiche che si devono affrontare allorquando si intraprende questa scelta e che sono state approfondite dagli esperti convenuti.

Il Dott. Lo Truglio ha trattato il tema iniziando dall’affido temporaneo, istituto previsto dalla Legge per la tutela del minore, nelle ipotesi di difficoltà temporanee della famiglia di origine, al fine di garantirgli un ambiente idoneo alla sua crescita sana ed equilibrata; in questi casi la legge interviene per tutelare i figli minori, i quali vengono dati in affidamento temporaneo, al massimo per 24 mesi, oltre i quali, se le precedenti difficili condizioni familiari non sono cessate, si procede con l’adozione da parte di un nuovo nucleo familiare.

L’affidamento temporaneo può essere deciso in accordo con i genitori del minore; in tal caso è lo stesso servizio sociale locale a disporlo con decreto, che viene quindi reso esecutivo dal giudice tutelare, prendendo in considerazione anche la volontà del minore, qualora questi abbia compiuto i 12 anni o sia comunque dotato di una sufficiente capacità di discernimento; nel caso in cui i genitori non siano favorevoli all’affidamento, spetta al Tribunale dei minori decidere. In entrambi i casi, nel provvedimento che dà il via all’affidamento del minore, devono essere indicate le motivazioni, i modi di esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario e le modalità con le quali il nucleo familiare originario può mantenere i rapporti con il minore durante il periodo dell’affidamento.

L’affidamento naturalmente può cessare anche prima della scadenza dei 24 mesi, qualora i motivi ostativi alla crescita sana ed equilibrata del minore siano venuti meno; il minore quindi torna nel nucleo familiare di appartenenza quando cessa la situazione di disagio che ha dato il via al provvedimento.

Ci sono anche condizioni che possono dare luogo alla cessazione dell’affidamento, e sono:

  • la famiglia affidataria non esegue i propri doveri, arrecando un pregiudizio al minore; in questo caso solitamente si procede con la sostituzione della famiglia affidataria, ma l’affidamento non cessa di esistere;
  • il minore viene dichiarato adottabile e la famiglia affidataria presenta la richiesta di adozione;
  • il giudice tutelare chiede nell’interesse del minore la cessazione dell’affidamento e l’attivazione di un nuovo provvedimento per la sua tutela; ad esempio, qualora il disagio della famiglia d’origine che ha dato luogo al provvedimento diventi irreversibile, il Tribunale dei minori può trasformare l’affidamento temporaneo in affidamento preadottivo.

L’illustre relatore ha anche trattato un’altra ipotesi di affidamento dei minori, che si profila nel caso in cui il giudizio di revoca della “responsabilità genitoriale” promosso a carico di entrambi i genitori si concluda positivamente ed emerga così la necessità di affidare i figli ad altro nucleo familiare che possa occuparsi di loro.

Per la collocazione dei minori, la legge stabilisce un ordine di preferenza, quale:

  • altro nucleo familiare (preferibilmente dove sono presenti altri minori);
  • persona singola;
  • comunità di tipo familiare;
  • istituto di assistenza pubblica o privata.

A quest’ultimo però non può essere concesso l’affidamento di un minore con meno di 6 anni. Ogni affidatario ha il dovere di accogliere, mantenere, educare ed istruire il minore tenendo anche conto delle indicazioni provenienti dal nucleo familiare di provenienza, mentre può decidere liberamente qualora ai genitori del minore sia stata tolta la responsabilità genitoriale. Inoltre, l’affidatario ha il dovere di rappresentare il minore nel compimento di tutti gli atti civili, mentre l’amministrazione del patrimonio resta di competenza del nucleo familiare d’origine. Infine, spetta alla famiglia affidataria mantenere i rapporti con la scuola e le autorità sanitarie

Il successivo intervento è stato quello del dott. Fulvio Giardina, psicologo e psicoterapeuta, il quale ha trattato i profondi disagi psicologici cui vanno incontro i minori nei casi in cui la famiglia di origine si trovi in difficoltà o si disgreghi; disagi che il minore assimila anche nei primi anni di vita assistendo alla precaria situazione familiare e che vengono inconsciamente memorizzati per riemergere successivamente nell’età matura.

Il Socio Lion Dott. Alberto Leone, che nella sua lunga carriera di magistrato ha ricoperto per un lungo periodo le funzioni di Giudice Tutelare e di Giudice della famiglia, ha innanzi tutto spiegato che, quando si parla di affido dei minori, le scelte sono certamente guidate dell’amore che tutti dobbiamo avere verso quelle che sono la vere vittime delle crisi coniugali e della famiglia: i bambini; ma proprio perché si tratta di materia delicata, la legge prevede regole severe da seguire in queste ipotesi, che delimitano il campo discrezionale affidato al Giudice che deve decidere. La regola principale posta dal nostro ordinamento al fine di stabilire anche una posizione interamente paritaria fra padre e madre, è quella che il minore ha diritto alla piena e incondizionata bigenitorialità, intesa come diritto ad un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori anche in caso di crisi della coppia, attenuabile soltanto nelle ipotesi di comprovata e grave difficoltà alla sua attuazione ed in ipotesi di comportamenti inconciliabili con l’esercizio della genitorialità. In tutti gli altri casi, la legge n. 54 del 2006,  innovando profondamente la materia ed invertendo sostanzialmente il rapporto di regola ed eccezione tra il previgente affidamento congiunto, o affidamento esclusivo, ha introdotto con il comma 2 dell’art. 155 cod. civ. il criterio prioritario della valutazione dell’affidamento a entrambi i genitori, ovverosia dell’affidamento condiviso, che si distingue nettamente dal precedente affidamento congiunto: infatti l’affidamento condiviso prevede la ripartizione tra i genitori dei compiti di cura ed educazione dei minori, non essendo necessaria ovviamente la parità di permanenza dei figli con ciascun genitore, né la dualità della residenza, mentre l’affidamento congiunto vede i genitori esercitare il loro ruolo assieme, a mani unite.

Un altro istituto diverso dall’affidamento è quello del “collocamento” del minore presso uno dei genitori, cui consegue anche l’assegnazione al genitore collocatario della casa familiare, dove il minore ha diritto di proseguire a permanere senza essere strappato dall’ambiente dove ha vissuto sino a quel momento. La collocazione del minore e la conseguente disciplina del diritto/dovere di frequenza del minore con l’altro genitore rappresentano uno dei problemi più incisivi e difficili da affrontare e risolvere per il Giudice, attesa anche la seriale difficoltà riscontrata in concreto alla adozione di soluzioni concordate fra i coniugi in crisi. Spesso l’udienza presidenziale a ciò dedicata si trasforma in un ring dove i genitori giocano la loro partita senza esclusione di colpi e dove l’amore verso i figli si trasforma nella pretesa di loro gestione esclusiva a danno dell’altro genitore, al solo scopo di arrecare danno a quest’ultimo e senza alcuna cura per gli interessi concreti dei figli. Spetterà al Decidente l’adozione di regole precise e dettagliate onde evitare il continuo ricorso a richieste di modifica dei provvedimenti provvisori presi nella fase giudiziale che si svolge dinanzi al Presidente del Tribunale. In definitiva, quello che dovrebbe essere regolato essenzialmente dall’amore verso i figli, si trasforma spesso nella gestione privata di un interesse quasi personale, a scapito dei figli.

Il relatore ha concluso citando una frase tratta dal libro di Luciana Littizzetto “Io mi fido di te”: Caro Te, Te che non sei nato dalla mia pancia ma dal mio cuore, Te che la vita ha fatto nascere in un posto e rinascere in un altro e non hai potuto scegliere …Te che è vero che sei un figlio diverso…perché i figli nati solo dal cuore sono più figli degli altri…sono figli al quadrato… e se ci fosse una misura dell’amore, ti direi che il mio amore per te non sta dentro una piscina olimpionica, se lo misurassi in chilometri sarebbe più lungo della Salerno Reggio Calabria o la curva dell’arcobaleno…E se non sei convinto voglio ripetertelo ancora: sei mio figlio in ogni istante di ogni minuto di ogni ora della mia vita. E non potrei mai e poi mai, di tutti i mai del mondo, fare a meno di te.”. 

Nel dibattito che ne è seguito, l’Avv. Giovanni Sallicano, Socio di LC Siracusa Eurialo, è intervenuto portando la sua personale esperienza nel ruolo di Assessore alle Politiche Sociali nel Comune di Siracusa, sottolineando che le informazioni su questa tematica sono poco diffuse e che, pur essendo rilevante il ruolo dell’Assistente sociale locale, gli organici di cui dispongono i Comuni, specie nel Meridione d’Italia, non sono sufficienti a dare piena attuazione a quanto previsto dalle leggi.

Il ruolo dei Lions a supporto dei Comuni può essere una delle strade da approfondire per dare un contributo alla territorio in cui ciascun Club è inserito.

A chiusura del dibattito, l’Avv. Antonella Bona e il Dott. Francesco Cirillo hanno sottolineato l’importanza che ha questo tema nel corrente anno sociale lionistico.